Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/11/2006 n. 286

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gią affluita all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decretolegge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalitą di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione;

2) tutela del prodotto editoriale primario;

3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948 n. 47, é inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987 n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990 n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981 n. 416, é sostituito dal seguente: «Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro pił di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana ».

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987 n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da societą autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;

c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura media».

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalitą di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali é calcolato il contributo».

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2quater, della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi é effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, é autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivitą culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo é ripartito dalla Societą italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivitą culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attivitą di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attivitą culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non é dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004 n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;

b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;

c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;

d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate pił di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

 

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